Statuto Sociale

Gruppo Cinofilo Genovese “Fabio Cajelli”

STATUTO SOCIALE IMPLEMENTATO CON NORME D’ARMONIZZAZIONE RICHIESTE E COMUNICATE DALL’ENCI, CON PROT N° 24559/SB/AP DEL 10/06/2003 NONCHE’ SUCCESSIVE OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI DELL’ENTE PROT 47963 DEL 06/12/2003 APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI SOCI DEL 25 MARZO 2004 GIA’ APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 29/06/1977 E MODIFICATO DALLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DEL 24/03/1998 – 04/03/1999

COSTITUZIONE E SCOPI
ART.1 – E’ costituita con sede in Genova, Via Lorenzo Pareto 8/14a, una società non avente fini di lucro, denominata Gruppo cinofilo Genovese. Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziarne l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi.

ART. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra il Gruppo cinofilo Genovese:
a) propaganda le divulgazione ed il miglioramento dei cani di razza pura ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) è associata all’Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo statuto, i regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI;
c) ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all’ENCI supporto locale, in ambito provinciale e sub-provinciale.

SOCI
ART. 3 – Possono essere soci del Gruppo Cinofilo Genovese tutti i cittadini Italiani e stranieri, che abbiano interesse e simpatia, verso il miglioramento dell’allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia accettata dal Consiglio direttivo.

ART. 4 – I soci si dividono in ordinari e sostenitori.
I loro diritti e doveri nei confronti del gruppo ed in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori, ne verseranno una maggiore, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio.
Il Consiglio potrà nominare soci Onorari, senza alcun diritto di voto in assemblea, coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e gli stessi, non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto, tra l’associazione ed i propri soci e, con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ART. 5 – La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda, decide il consiglio direttivo.
Avverso il diniego d’adesione, è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al presidente dell’associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima assemblea utile.
Le domande d’ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal consiglio direttivo neo-eletto.
a – L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione, la misura delle quote annuali dovute alla società, dagli associati.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.
b – L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio, qualora il socio non presenti per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

ART. 8 – La qualità di socio si perde:
a) Per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7;
b) Per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio direttivo successivamente al 1° marzo d’ogni anno
c) Per espulsione deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo
Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualità socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

ART. 9 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI SOCIALI
ART. 10 – Sono organi della società:
a) L’assemblea dei soci
b) Il consiglio direttivo
c) Il presidente
d) Il comitato dei probiviri
e) Il collegio sindacale o dei revisori dei conti

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART. 11 – L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ciascun socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata.
Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.
Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato, possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Non è ammesso il voto per posta.

ART. 12 – L’assemblea generale dei soci, è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni, con schede segrete, il conto dei risultati.
L’assemblea generale dei soci delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta, sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART. 13 – L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in sede entro il mese di marzo, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma d’attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio direttivo, il collegio dei sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal presidente con l’invio per posta ai soci, degli inviti a parteciparvi i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Negli inviti deve essere indicato la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto.

ART. 14 – L’assemblea ha il compito di deliberare:
a) Sul programma generale della società
b) Sull’elezione delle cariche sociali
c) Sul rendiconto economico-finanziario
d) Sulle modifiche dello statuto
e) Sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste all’art 4
f) Su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno, che non sia d’esclusiva competenza, di un altro organo sociale
Spetta inoltre all’assemblea, eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15 – Il consiglio direttivo è composto da undici consiglieri, eletti dall’assemblea generale dei soci.
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione.
I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti, coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece più della metà dei consiglieri, l’intero consiglio direttivo s’intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.
ART. 16 – Il consiglio direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande d’ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc.

ART. 17 – Il consiglio direttivo provvede altresì, alla nomina del presidente di uno o due vicepresidenti della società, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere.
Il presidente ed i vicepresidenti devono essere eletti fra i consiglieri; i segretari ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

ART. 18 – Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri, oppure il collegio dei sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno 7 (sette) giorni prima di ciascuna riunione.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente, oppure in sua assenza, da un vicepresidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del consiglio direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE
ART. 19 – Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, sia nei rapporti interni sia in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea; provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
In caso d’urgenza può agire con i poteri del consiglio direttivo; le sue deliberazioni così adottate, dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso d’assenza o d’impedimento, il presidente è sostituito da un vicepresidente.
In caso di sue dimissioni, spetta al consiglio direttivo disporre la nomina di un nuovo presidente, nella prima riunione.
L’associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il presidente dell’associazione ha l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
- di comunicare all’ENCI le veriazioni all’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresìgli atti adottati dal’associazione in merito alla disciplina ed organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
Può essere nominato dal consiglio direttivo, un presidente onorario anche non consigliere, purché socio.
Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
ART. 20 – Il patrimonio della società è costituito da:
a) Dai beni mobili ed immobili
b) Dalle somme accantonate
c) Da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo
Le entrate della società sono costituite:
a) Dalle quote annuali versate dai soci
b) Dagli eventuali contributi concessili da enti o persone
c) Dalle attività di gestione
d) Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo
In caso di scioglimento della società, il patrimonio della stessa dovrà essere destinato a finalità d’utilità generali.

ART. 21 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci, con l’approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria, non potranno essere in alcun modo distribuiti neppure indirettamente fra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 22 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
L’assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente.
I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni di consiglio, alle quali devono essere invitati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI - NORME DISCIPLINARI
ART. 23 – Ogni socio, è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, le regole del buon costume e dell’onore sportivo.
Ogni socio è tenuto inoltre a rispettare lo statuto dell’ENCI, il relativo regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI, nonché i principi della deontologia e correttezza sportiva.
E’ soggetto alle decisioni dei probiviri del Gruppo cinofilo Genovese, nonché alle decisioni delle commissioni di disciplina dell’ENCI.
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla società, è passabile di sanzioni disciplinari, che vengono deliberate dal collegio dei probiviri.
Questo è formato da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall’assemblea generale fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere o di sindaco.
Uno dei membri effettivi, possibilmente sarà un competente di materie giuridiche.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio, deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri.
Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente.
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo sarà sostituito dal supplente, sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un socio, devono essere avanzate per iscritto e firmate, al consiglio direttivo, che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato, dopo avere contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo avere sentito il presidente della società.
In caso di mancanze gravi, il consiglio direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali, in attese che i probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare, a carico di un socio del gruppo cinofilo genovese sono i seguenti:
censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità, che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento, all’assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
I provvedimenti disciplinari presi dall’ENCI a carico di un proprio socio, che sia iscritto alla società, saranno adottati anche da questa.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla commissione di disciplina di prima istanza dell’ENCI, nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello statuto ENCI, nonché dal collegio dei probiviri.
Le decisioni dei probiviri del Gruppo cinofilo Genovese, sono appellabili avanti la commissione di disciplina di seconda istanza dell’ENCI, mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento d’attuazione dello statuto sociale dell’ENCI.
Il Gruppo cinofilo Genovese ottempera e da esecuzione, alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci, dalle commissioni di disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.

SCIOGLIMENTO
ART. 24 – La stessa assemblea, sentito il collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE
ART. 25 – Tutte le cariche in seno al Gruppo cinofilo Genovese “F. Cajelli”, sono gratuite.

ART. 26 – Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere sottoposta all’assemblea generale dei soci, se non dal consiglio direttivo della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest’ultimo caso, la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate secondo quanto previsto dall’art. 21 c.c., a maggioranza dei presenti da un’ assemblea che riunisca almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Le modifiche allo statuto dell’associazione, prima di essere presentate all’assemblea generale dei soci, devono essere comunicate all’ENCI, per la preventiva approvazione ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell’Ente stesso.

ART. 27 – All’ENCI (Ente nazionale Cinofilia Italiana) sono riconosciuti i poteri di tutela, vigilanza, indirizzo, controllo e sanzione ed in particolare il potere di nominare un commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale dell’ENCI, e dal suo regolamento di attuazione.

ART. 28 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.



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